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STATUTO della ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI e GESTORI IMMOBILIARI AICI |
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ARTICOLO 1 Tra i consulenti e i gestori immobiliari che esercitano la loro attività in Italia è costituita una Associazione che prende il nome di “Associazione Italiana onsulenti e Gestori Immobiliari” - enunciabile anche abbreviatamente “AICI”.
ARTICOLO 2 - DURATA La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 3 - SEDE SOCIALE La sede sociale dell’AICI è situata in Milano. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
ARTICOLO 4 - OGGETTO L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto:
a) riunire nel proprio ambito i professionisti e gli operatori immobiliari che, per la loro formazione, la loro capacità, la loro onorabilità, presentano, nell’esercizio della loro attività, ogni garanzia di onestà e di competenza in materia di consulenza e di gestione immobiliare; b) difendere gli interessi morali e professionali degli associati, sia sul piano individuale che su quello collettivo; c) promuovere, attraverso il contatto tra i suoi membri e con i professionisti ed operatori immobiliari anche stranieri, lo studio del mercato e delle leggi che regolano l’investimento immobiliare in Italia e nel mondo, in accordo con altre associazioni e federazioni del settore; d) promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative interessanti la professione del consulente e del gestore immobiliare nel campo culturale, previdenziale, assistenziale ed associativo; e) contribuire, con la preparazione professionale dei suoi iscritti, al progresso scientifico degli studi nel campo immobiliare e all’inserimento di giovani capaci e preparati nella professione di consulente immobiliare; f) in generale fare tutto quello che, direttamente o indirettamente, può tendere alla miglior organizzazione della professione e all’accrescimento del suo livello morale e materiale, nonché al raggiungimento dei fini associativi.
É strettamente esclusa qualsiasi attività politica e/o confessionale.
ARTICOLO 5 - MEMBRI * Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci ordinari (Cat. LP Liberi Professionisti o equiparati): soci, manager, collaboratori di società operanti prevalentemente nel campo della consulenza e della gestione immobiliare, i professionisti e gli operatori immobiliari esercenti prevalentemente l’attività di consulente e/o di gestore immobiliare.
* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci ordinari (Cat. MI Manager di Impresa): i consulenti interni (dirigenti, quadri funzionari) alle imprese non immobiliari, addetti al settore immobiliare della propria azienda.
* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci ordinari (Cat. CP Consulenti/Periti Estimatori): i Periti Estimatori che svolgono anche rilevante attività di consulenza immobiliare.
* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci ordinari (Cat. CPR Consulenti/Promotori): i promotori che svolgono anche rilevante attività di consulenza immobiliare.
Sarà compito del Consiglio di Amministrazione accettare nuovi soci periti Estimatori e Promotori nelle categorie ordinario CP od ordinario CPR o aderente, esaminando i singoli casi e valutando la rilevanza della componente consulenziale nell’attività di ogni futuro socio.
* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci aderenti: a) le persone fisiche e/o giuridiche che sono in qualsiasi modo in relazione con il settore o la cui collaborazione può essere considerata utile per l’Associazione; b) le Associazioni di categoria e le Federazioni di Associazioni del settore immobiliare e non.
Per i soci appartenenti anche indirettamente alla pubblica amministrazione (es. professori universitari) e al mondo delle cooperative di abitanti/di abitazioni e poi i giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni (Gruppo Giovani di AICI) anche se studenti o dottorandi universitari saranno stabilite quote di iscrizione ridotte rispetto alle quote annuali in vigore per le altre sopracitate categorie. Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che desiderino contribuire tangibilmente allo sviluppo dell’Associazione. L’assemblea generale potrà infine, su proposta del Presidente della Associazione, nominare Membri Onorari quelle persone fisiche e/o giuridiche che si sono particolarmente distinte nel o per il settore immobiliare. Ogni anno potranno essere designati al massimo 3 (tre) membri onorari. I soci onorari restano tali per tre anni e possono essere riconfermati. I soci onorari non hanno diritto di voto, ma di parola, nelle assemblee. Tutti i soci, eccetto i soci onorari, dovranno pagare le quote annuali entro il 31 gennaio di ogni anno con le modalità e nelle entità stabilite dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6 - CRITERI DI ACCETTAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE Coloro che intendano iscriversi, debbono compilare l’apposita domanda di adesione e la scheda personale, inviando il tutto alla Sede Nazionale della AICI. Tale domanda dovrà essere corredata da quattro fotografie (per i soci persone fisiche o del legale rappresentante per i soci persone giuridiche), da una dichiarazione di esplicita accettazione delle condizioni tutte del presente statuto nonché di quelle emanate ed emanande in materia di ammissione dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea, da fotocopia di documento di identità in corso di validità del socio persona fisica o del legale rappresentante per i soci persone giuridiche, da fotocopia del codice fiscale e della partita IVA (a meno che questo non sia riportato sulla carta da lettera dell’aspirante socio), da fotocopia del certificato camerale (esclusi liberi professionisti e persone fisiche non ditte) e dal versamento della quota di iscrizione e di quella annuale, così come saranno determinate dal Consiglio stesso. Le domande di adesione saranno esaminate dal comitato di presidenza e approvate dal Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo solo se negativa sarà notificata al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la decisione viene presa; tale decisione non sarà motivata ed è inappellabile. Il Consiglio Direttivo dovrà comunque esaminare le domande di iscrizione entro tre mesi dal loro ricevimento. Fermo quanto stabilito al successivo art. 7 è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO La qualità di Membro di AICI si perde per le seguenti cause: a) per dimissioni dell’associato date per iscritto almeno sei mesi prima della fine dell’anno sociale (che coincide con l’anno solare) e cioè entro il 1° luglio di ogni anno; b) per la morte o fallimento dell’associato o per la cessazione della sua attività, o per la perdita dei suoi requisiti professionali; c) per il mancato pagamento della quota annuale (pagamento che deve avvenire improrogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno) o nei termini indicati dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata A.R., o comunque con comunicazione scritta con conferma di ricevuta (fax, e-mail) inviata a tutti i soci; d) per espulsione: l’espulsione di un membro dall’Associazione può essere deliberata solo per giustificati motivi unicamente dal Collegio dei Probiviri, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 16. Il Consiglio Direttivo e, per esso il Presidente, può decidere con suo decreto la sospensione di un associato per gravi motivi, ma deve entro quindici giorni comunicare tale sua decisione, corredata dalla relativa documentazione, al Collegio dei Probiviri che decide in merito alle conseguenti sanzioni. In caso di mancanza del Collegio dei Probiviri il decreto di sospensione ha validità massima di 12 (dodici) mesi e comunque sino alla decisione del Collegio dei Probiviri che deve essere nominato dall’assemblea entro sei mesi dalla data di inizio dalla sospensione. In caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri entro i sei mesi di cui sopra, il decreto di sospensione si intenderà decaduto il primo giorno del settimo mese. ARTICOLO 8 - ORGANI Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea Generale; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato di Presidenza; d) il Collegio dei Probiviri; e) il Presidente f) il Segretario Generale; g) il Tesoriere; h) il Consiglio di Arbitraggio e Conciliazione. ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA GENERALE L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione; è costituita dalla totalità degli associati in regola con il contributo annuale. Essa prende tutte le decisioni che permettono il raggiungimento degli scopi sociali e statutari, che non sono di competenza degli altri organi dell’Associazione. In particolare le compete: a) la nomina del Consiglio Direttivo; b) la nomina del Presidente; c) la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri e dei membri del Consiglio di Arbitraggio e di Conciliazione; d) la nomina di tre membri onorari all’anno i quali resteranno tali per tre anni consecutivi; e) la eventuale nomina di un Presidente onorario dell’Associazione, il quale sarà componente di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza con diritto di voto; f) l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, composto da conto economico e stato patrimoniale; g) l’esame di tutte le questioni portate all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e di quelle proposte individualmente dagli associati e indirizzate al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea Generale; h) le modifiche dello statuto; i) lo spostamento della sede e lo scioglimento della Associazione. Per l’approvazione di queste voci è necessario il voto anche per delega dei 2/3 degli associati in regola con il pagamento delle quote. Eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo statuto, l’Assemblea prende le sue deliberazioni a maggioranza dei membri presenti e/o rappresentati. Per le modifiche statutarie viene richiesto il 50% più uno degli associati, anche se rappresentati per delega, in regola con i pagamenti delle quote. L’Assemblea non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I punti a), b) e f) sono gli unici per i quali i soci aderenti e i soci sostenitori sono considerati ai fini del calcolo delle presenze, e delle maggioranze e hanno diritto di voto, nei termini oltre indicati. ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea Generale Ordinaria si riunisce due volte all’anno nel luogo e nella data fissati dal Consiglio Direttivo. La prima volta entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio per l’approvazione del bilancio. Le convocazioni sono spedite almeno dieci giorni prima a tutti gli associati mediante lettera o fax o e-mail, che precisi l’ordine del giorno della riunione. L’associato che non può partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, in ogni caso l’associato non può rappresentare più di tre altri associati. I soci aderenti o sostenitori non possono rappresentare i soci ordinari. L’Assemblea Generale potrà essere convocata a titolo straordinario ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, o su richiesta scritta indirizzata al Consiglio da almeno il venti per cento degli associati. Salvo casi di urgenza liberamente valutati dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale Straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, e delibera con le stesse norme di quest’ultima. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità al presente statuto, vincolano tutti gli associati. L’Assemblea Straordinaria potrà essere convocata sia in prima che in seconda convocazione. Le due convocazioni potranno avvenire lo stesso giorno purché a ore diverse. ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da associati in regola con il pagamento della quota annuale, eletti dall’Assemblea Generale, da tutti i Past Presidents e dall’eventuale Presidente onorario. Il numero dei Consiglieri è variabile da otto a trentatré, secondo decisione dell’Assemblea, oltre a tutti i Past Presidents e all’eventuale Presidente onorario, Consiglieri di diritto, (con diritto di voto) purché in regola con il pagamento della quota annuale. Soci aderenti e soci sostenitori saranno rappresentati in Consiglio con min. 1 max 2 rappresentanti per ogni categoria. Ogni categoria eleggerà separatamente i propri rappresentanti. In caso di carenza di soci aderenti e soci sostenitori disposti ad accettare la carica di Consigliere, i posti resisi così vacanti saranno occupati dai primi dei non eletti tra i soci ordinari. Oltre quanto qui indicato potranno far parte del Consiglio Direttivo, i rappresentanti di altre associazioni secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio stesso. ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - DURATA DEL MANDATO La durata del mandato dei membri del Consiglio Direttivo è di tre anni. Tutti i Consiglieri uscenti sono rieleggibili. Ogni anno viene eletto un terzo dei Consiglieri. In caso di dimissioni o di decesso o di fallimento o di espulsione o di sospensione di un membro del Consiglio Direttivo, o di mancato pagamento della sua quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione per il periodo restante, sostituendolo con il primo dei non eletti. In assenza di altri candidati sarà facoltà del Consiglio cooptare a maggioranza semplice un altro socio. Il nuovo membro entra in funzione immediatamente. Ogni Consigliere eletto resterà in carica tre anni. I Consiglieri non riceveranno retribuzione per lo svolgimento delle loro funzioni e dovranno rendere conto delle spese di rappresentanza che di volta in volta verranno autorizzate dal Consiglio Direttivo. Tre assenze consecutive anche giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché queste siano tenute con un intervallo medio di almeno 45 giorni solari, fanno decadere automaticamente dalla carica il Consigliere assente, con l’eccezione dei componenti non elettivi del Consiglio. ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CARICHE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri a esclusione dei Consiglieri in rappresentanza dei soci aderenti e dei soci sostenitori, quattro Vice-Presidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente (o in caso di suo impedimento del Vice-Presidente più anziano) almeno una volta per semestre, a meno di gravi impedimenti quali prolungati scioperi nazionali nei trasporti, etc. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva o per delega di almeno un terzo dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti deleghe comprese; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e in caso di assenza, nell’ordine, dal Vice-Presidente anziano, da un altro Vice-Presidente (sempre scelto in ordine di età) o dal più anziano in età dei presenti. Durante il primo Consiglio dopo l’assemblea annuale, che ha rinnovato un terzo del Consiglio ad un anno dal termine del mandato presidenziale, dovrà essere scelto tra tutti i Consiglieri il futuro Presidente che resterà in carica per un anno come “futuro Presidente eletto” e per tre anni come “Presidente”. Il Presidente sarà eletto, dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e potrà restare in carica solo per due mandati consecutivi. Il Presidente eletto, entrerà a far parte di diritto del Comitato di Presidenza, a meno che ne faccia già parte in quanto Vice-Presidente o Segretario Generale o Tesoriere in carica. ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI Il Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e sovrintende agli interessi materiali e morali della AICI, che rappresenta davanti ai Poteri Pubblici, alle altre associazioni e/o federazioni, e al pubblico. Esegue le deliberazioni dell’Assemblea Generale. Decide le azioni giudiziarie attive e passive. Predispone un regolamento interno. Decide sull’ammissione degli associati. Fissa gli ordini del giorno delle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie, provvedendo a convocarle. Rende conto della sua gestione all’Assemblea Generale ordinaria sottomettendole un programma di attività ed un budget annuale. Stabilisce l’ammontare della quota annuale e della quota di iscrizione. Può acquistare, vendere o locare qualsiasi immobile o diritto immobiliare nei limiti dell’oggetto del presente statuto, ivi compresa la costituzione di diritti reali che gravino sugli immobili sociali, costituire ipoteche e assentire alla loro cancellazione anche senza constatazione di pagamento. Definisce la politica dell’Associazione. Organizza riunioni periodiche dei membri dell’Associazione per lo studio dei problemi inerenti la loro attività. Propone l’espulsione degli associati al Collegio dei Probiviri. Il Consiglio è in genere investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazione alcuna. ARTICOLO 15 - COMITATO DI PRESIDENZA Il Comitato di Presidenza è costituito da - Presidente - quattro Vice-Presidenti - Segretario Generale - Tesoriere - Presidente AICI Giovani - Presidente onorario - ultimo Past President - sei soci metà nominati dal Presidente e metà eletti dal Consiglio Direttivo cercando di rappresentare le varie professioni - futuro Presidente Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano presente. La mancata presenza di un membro a due riunioni consecutive senza giustificato motivo o a sei riunioni consecutive, anche con giustificato motivo, ne determina la sua automatica decadenza dalla carica. In tal caso il Consiglio a maggioranza eleggerà un socio di pari categoria rispetto al membro decaduto. Il Comitato di Presidenza promuove e coordina l’attività dell’Associazione, propone e approva l’ammissione di nuovi associati che devono essere ratificati al Consiglio Direttivo. Il Comitato di Presidenza si riunisce indicativamente ogni due mesi, e in ogni caso ogni volta che il Presidente lo decide, con preavviso di almeno sette giorni e con invito esteso ad altri soci o a esperti esterni per contribuire agli argomenti trattati. Il Comitato di Presidenza può deliberare a maggioranza semplice dei componenti, qualsiasi sia il numero dei presenti. Il voto del Presidente prevale in caso di parità dei voti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-presidente più anziano presente assume la presidenza interinale del Comitato di Presidenza fino alla cessazione dell’impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente. ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dall’assemblea. Esso dura in carica tre anni. Se per qualsiasi motivo viene a mancare un membro effettivo, gli subentra il più anziano dei supplenti fino alla scadenza del periodo della carica. Non oltre la metà dei componenti può essere costituita da non associati; i Probiviri non possono ricoprire altre cariche associative. Il Collegio nomina tra i propri componenti un Presidente e un Vice-presidente. Ha il compito di giudicare sulle seguenti materie: a) la disciplina associativa; b) la correttezza morale e professionale degli associati; c) l’osservanza delle norme deontologiche. Le sanzioni sono: a) l’avvertimento scritto; b) la censura; c) la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi; d) l’espulsione. Questa è automatica dopo tre censure o sospensioni e in caso di reati contro il patrimonio. Nessun procedimento può essere iniziato nei riguardi di un socio se lo stesso non è stato invitato a discolparsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della riunione del Collegio per la discussione. Del procedimento di espulsione sarà data notizia sull’organo ufficiale dell’Associazione. La decisione, comunicata dal Consiglio Direttivo all’interessato, è inappellabile. ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Il Presidente, e in sua assenza il Vice-Presidente più anziano, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In particolare: - esercita ogni azione giudiziaria, attiva e passiva in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; - definisce liti e controversie con transazioni, compromessi e arbitrati anche amichevoli; - apre, chiude e opera su conti bancari, anche disgiuntamente dal Tesoriere. ARTICOLO 18 - IL TESORIERE Il Tesoriere apre, chiude e opera sui conti bancari anche disgiuntamente dal Presidente, secondo quanto deciso dal Presidente stesso. Effettua tutte le operazioni di cassa, riceve le quote e tutti i proventi, paga le spese correnti e quelle decise dal Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità e rende conto della sua gestione al Consiglio Direttivo. ARTICOLO 19 - IL SEGRETARIO GENERALE Il Segretario Generale dirige la segreteria amministrativa con il personale indispensabile. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario sovrintende agli archivi, redige i verbali delle riunioni, tiene l’elenco degli associati e si occupa della gestione amministrativa, in base alle direttive del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 20 - CENTRI STUDI E COMMISSIONI DELEGAZIONI REGIONALI Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potranno essere istituiti Centri Studi e Commissioni, anche sotto forma di Società di servizi a responsabilità limitata (s.r.l. o s.p.a.). L’eventuale società di servizi potrà utilizzare il nome AICI (es. AICI Servizi s.r.l.), purché AICI detenga almeno il 10% del capitale della società. Presidente della società di servizi potrà essere anche persona diversa dal Presidente di AICI, purché faccia parte del Consiglio Direttivo di AICI. Soci della società di servizi potranno essere anche non soci di AICI. La maggioranza del capitale sociale dovrà però essere sempre detenuta da soci AICI. Saranno inoltre costituite delegazioni regionali e provinciali con nomina dei relativi presidenti e segretari locali. Spetterà al Consiglio emanare le norme relative alla loro costituzione e al loro funzionamento, mediante apposito regolamento interno. ARTICOLO 21 - IL CONSIGLIO DI ARBITRAGGIO E CONCILIAZIONE Il Consiglio di Arbitraggio e Conciliazione ha lo scopo di dirimere le controversie fra gli associati e fra questi e l’Associazione. Il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea per la approvazione un regolamento per il funzionamento del Consiglio di Arbitraggio e Conciliazione. ARTICOLO 22 - PATRIMONIO Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote di ingresso dovute dai nuovi membri; dalle quote associative annuali; dalle quote straordinarie stabilite in caso di necessità dall’Assemblea Generale; dalle donazioni, legati e sovvenzioni che pervengano a qualsiasi titolo. Le quote non sono trasferibili, salva la loro trasmissibilità o causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione. Non sono previste quote rappresentanti il patrimonio dell’Associazione. Le quote sono esigibili dal primo gennaio e devono essere pagate al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno. L’esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio debbono essere redatti il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, composti da conto economico e stato patrimoniale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. É esclusa la responsabilità personale degli associati per i debiti dell’Associazione. ARTICOLO 23 - MODIFICHE STATUTARIE L’Assemblea Generale Straordinaria non può pronunciarsi in materia di modifiche statutarie se non su un testo scritto, riportante le modifiche proposte, inviato agli associati contestualmente alla comunicazione di convocazione, e in presenza di almeno il 51% dei membri, sia in proprio che rappresentati per delega. Se non si raggiungeranno le presenze necessarie, dovrà essere convocata una seconda Assemblea Generale Straordinaria entro trenta giorni mediante convocazione inviata almeno otto giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa. Tale successiva assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. Per essere valida tuttavia una modificazione statutaria dovrà comunque essere approvata dai due terzi dei presenti e dei rappresentati per delega. Se non si otterrà la presenza del 51% degli associati, in alternativa, l’Assemblea in prima convocazione potrà decidere, a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, di sostituire la seconda Assemblea Generale con una consultazione scritta di tutti gli associati. Questa consultazione dovrà essere inviata a tutti gli associati entro i trenta giorni successivi all’Assemblea Generale, e la risposta scritta, a pena di nullità, dovrà pervenire alla sede dell’Associazione entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione all’associato. Le comunicazioni scritte potranno avvenire anche via fax o via e-mail. In tal caso la modifica statutaria per essere valida dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta degli associati. ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE L’Assemblea Generale Straordinaria non potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione se non saranno presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati. Se non si raggiungeranno le presenze necessarie, bisognerà convocare una seconda Assemblea entro trenta giorni mediante comunicazione inviata agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa. Tale successiva Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati per delega. In questo caso lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e rappresentati per delega. In caso di scioglimento l’Assemblea dovrà stabilire le modalità di liquidazione dell’Associazione e di utilizzo del patrimonio. Le eventuali attività potranno essere devolute solo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge. |
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