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STATUTO della ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI e GESTORI IMMOBILIARI AICI PDF Print E-mail

ARTICOLO 1
Tra i consulenti e i gestori immobiliari che esercitano la loro attività in Italia è costituita una Associazione che prende il nome di “Associazione Italiana onsulenti e Gestori Immobiliari” - enunciabile anche abbreviatamente “AICI”.

ARTICOLO 2 - DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - SEDE SOCIALE
La sede sociale dell’AICI è situata in Milano.
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

ARTICOLO 4 - OGGETTO
L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto:

a) riunire nel proprio ambito i professionisti e gli operatori immobiliari che, per la loro formazione, la loro capacità, la loro onorabilità, presentano, nell’esercizio della loro attività, ogni garanzia di onestà e di competenza in materia di consulenza e di gestione immobiliare;
b) difendere gli interessi morali e professionali degli associati, sia sul piano individuale che su quello collettivo;
c) promuovere, attraverso il contatto tra i suoi membri e con i professionisti ed operatori immobiliari anche stranieri, lo studio del mercato e delle leggi che regolano l’investimento immobiliare in Italia e nel mondo, in accordo con altre associazioni e federazioni del settore;
d) promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative interessanti la professione del consulente e del gestore immobiliare nel campo culturale, previdenziale, assistenziale ed associativo;
e) contribuire, con la preparazione professionale dei suoi iscritti, al progresso scientifico degli studi nel campo immobiliare e all’inserimento di giovani capaci e preparati nella professione di consulente immobiliare;
f) in generale fare tutto quello che, direttamente o indirettamente, può tendere alla miglior organizzazione della professione e all’accrescimento del suo livello morale e materiale, nonché al raggiungimento dei fini associativi.

É strettamente esclusa qualsiasi attività politica e/o confessionale.

ARTICOLO 5 - MEMBRI
* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci ordinari
(Cat. LP Liberi Professionisti o equiparati):
soci, manager, collaboratori di società operanti prevalentemente nel campo della consulenza e della gestione immobiliare,
i professionisti e gli operatori immobiliari esercenti prevalentemente l’attività di consulente e/o di gestore immobiliare.

* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci ordinari
(Cat. MI Manager di Impresa):
i consulenti interni (dirigenti, quadri funzionari) alle imprese non immobiliari, addetti al settore immobiliare della propria azienda.

* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci ordinari
(Cat. CP Consulenti/Periti Estimatori):
i Periti Estimatori che svolgono anche rilevante attività di consulenza immobiliare.

* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci ordinari
(Cat. CPR Consulenti/Promotori):
i promotori che svolgono anche rilevante attività di consulenza immobiliare.

Sarà compito del Consiglio di Amministrazione accettare nuovi soci periti Estimatori e Promotori nelle categorie ordinario CP od ordinario CPR o aderente, esaminando i singoli casi e valutando la rilevanza della componente consulenziale nell’attività di ogni futuro socio.

* Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci aderenti:
a) le persone fisiche e/o giuridiche che sono in qualsiasi modo in relazione con il settore o la cui collaborazione può essere considerata utile per l’Associazione;
b) le Associazioni di categoria e le Federazioni di Associazioni del settore immobiliare e non.

Per i soci appartenenti anche indirettamente alla pubblica amministrazione (es. professori universitari) e al mondo delle cooperative di abitanti/di abitazioni e poi i giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni (Gruppo Giovani di AICI) anche se studenti o dottorandi universitari saranno stabilite quote di iscrizione ridotte rispetto alle quote annuali in vigore per le altre sopracitate categorie.
Saranno ammessi a far parte dell’Associazione, salvo quanto indicato all’art. 6, con la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che desiderino contribuire tangibilmente allo sviluppo dell’Associazione.
L’assemblea generale potrà infine, su proposta del Presidente della Associazione, nominare Membri Onorari quelle persone fisiche e/o giuridiche che si sono particolarmente distinte nel o per il settore immobiliare.
Ogni anno potranno essere designati al massimo 3 (tre) membri onorari. I soci onorari restano tali per tre anni e possono essere riconfermati.
I soci onorari non hanno diritto di voto, ma di parola, nelle assemblee.
Tutti i soci, eccetto i soci onorari, dovranno pagare le quote annuali entro il 31 gennaio di ogni anno con le modalità e nelle entità stabilite dal Consiglio Direttivo.
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